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I dati personali sono la nuova moneta nel mondo digitale

Dati personali moneta

A conclusione del 2021 è arrivata un’importante modifica per quello che riguarda la gestione degli acquisti di servizi o materiali digitali.
Infatti il 29 ottobre 2021 è stato approvato il decreto legislativo che mette in vigore la direttiva UE 2019/770 sui contratti di fornitura di contenuti e di servizi digitali, nella quale ai dati personali viene attribuita la funzione di moneta.
Quindi potremo “cedere” i nostri dati personali per poter poi acquistare o usufruire di contenuti e servizi digitali.
Dal primo gennaio 2022 sono entrate in vigore le nuove regole, e, purtroppo, come spesso accade, ci sono ancora molte aree fumose e molti punti lasciati alla libera interpretazione.  In attesa che arrivino altre correzioni e integrazioni vedremo cosa è cambiato e come potrà tutelarsi l’utente. 

I dati personali diventano moneta

Sul sito ufficiale del Dipartimento per le Politiche Europee si legge: 

“Il provvedimento introduce nuove disposizioni nel codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, al fine di adeguare la normativa italiana alla direttiva 2019/770, che disciplina determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali conclusi tra consumatore e professionista, fra i quali la conformità del bene al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità o di mancata fornitura, nonché la modifica del contenuto o del servizio digitale.”

In particolare, il dlgs aggiunge nuovi articoli, dal 135-octies al 135-vicies ter, al “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229” e, nel recepire la direttiva europea, codifica quello che ormai è già nell’uso comune online, e cioè lo scambio di beni (digitali) a favore di dati personali.
Nei nuovi articoli si approfondiscono alcune casistiche e modalità di contratto ed eventuali correzioni o modifiche in caso in cui il contratto non fosse chiaro o non fosse stipulato correttamente.
Nel comma 2 vengono definiti i diversi servii e i ruoli delle parti.
Nei commi 3 e 4 dell’art. 135 octies viene esplicitato che è possibile scambiare dati personali per servizi digitali e quindi, di fatto, l’informazione personale diventa vera e propria merce di scambio paragonabile alla moneta.

Art. 135 octies commi 3 e 4:

3. Le disposizioni del presente capo si applicano a qualsiasi contratto in cui il professionista fornisce, o si obbliga a fornire, un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore corrisponde un prezzo o si obbliga a corrispondere un prezzo.

4. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì nel caso in cui il professionista fornisce o si obbliga a fornire un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si obbliga a fornire dati personali al professionista, fatto salvo il caso in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal professionista ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale a norma del presente capo o per consentire l’assolvimento degli obblighi di legge cui è soggetto il professionista e quest’ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti.”

Successivamente è stato necessario definire i servizi che vengono esclusi da questa procedura, come: 

(comma 2 dell’art 135 novies)
a) la fornitura di servizi diversi dai servizi digitali;
b) servizi di comunicazioni elettroniche ai sensi dell’articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972 ad eccezione dei servizi di comunicazioni interpersonale senza numero di cui all’articolo 2, punto 7), di tale direttiva;
c) servizi di assistenza sanitaria;
d) servizi di gioco d’azzardo;
e) servizi finanziari;
f) software offerto dal professionista sulla base di una licenza libera e aperta;
g) la fornitura di contenuto digitale se il contenuto digitale è messo a disposizione del pubblico con mezzi diversi dalla trasmissione di segnale quale parte di uno spettacolo o di un evento, come le proiezioni cinematografiche digitali;
h) contenuto digitale fornito da enti pubblici.

Inoltre, è importante segnalare che per effetto del dlgs viene quindi ufficializzata l’eventualità di utilizzare dati quale corrispettivo, aggiungendo solo generici riferimenti al regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 (Gdpr), senza ulteriori dettagli. 

A questo punto sorgono spontanei diversi interrogativi: 

  • quali saranno i dati da usare come pagamento? 
  • Si potrà “recedere” al contratto o limitare l’uso dei dati al fornitore del servizio, o potrà farne quello che vuole? 
  • Potranno essere utilizzati anche i dati appartenenti alle categorie particolari? 
  • Quali sono i limiti dell’uso dei dati acquisiti nl contesto della vendita? 
  • Il mancato rispetto del GDPR potrà compromettere la vendita? 

 

Tutela del consumatore

Tra le varie problematiche si possono incontrare in questo tipo di scambio è la presenza di virus, malaware o di incappare in un prodotto digitale corrotto.  Per questo per tutelare il consumatore si è resa necessaria l’introduzione nel decreto legislativo l’articolo 135-decies, comma 4 e 5, dove si si pone l’obbligo a carico di chi vende il servizio di assicurarsi che esso contenga specifici requisiti soggettivi (4) e oggettivi (5).
135-decies:

4. a) corrispondere alla descrizione, alla quantità e alla qualità previste dal contratto e presentare funzionalità, compatibilità, interoperabilità e le altre caratteristiche previste dal contratto;

b) essere idoneo ad ogni uso particolare voluto dal consumatore e che è stato da questi portato a conoscenza del professionista al più tardi al momento della conclusione del contratto e che il professionista ha accettato;

c) essere fornito con tutti gli accessori, le istruzioni, anche in merito all’installazione e l’assistenza ai clienti, come previsti dal contratto; e

d) essere aggiornato come previsto dal contratto”

5. a) L’adeguatezza agli scopi per cui un contenuto o servizio digitale del medesimo tipo sarebbe utilizzato;
b) La presenza delle qualità, quantità e caratteristiche di prestazione che normalmente si trovano per quel tipo di contenuto o servizio e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi;
c) La presenza degli accessori e istruzioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;
d) La conformità all’eventuale versione di prova o anteprima.

Nel mondo digitale si è soliti dire che nulla è gratis, quando non tiri fuori il portafoglio paghi con i tuoi dati, ad esempio come nei freebie o white paper o altri documenti vari. Oggi questo modo di dire è diventato reale e regolamentato. È certo che tutti gli attori dello scambio dovranno stare attenti e rimanere aggiornati sui futuri sviluppi, sia livello Nazionale che a livello Europeo. La tutela della sicurezza del consumatore e anche della sua privacy diventano quindi tema centrale. 

In attesa di ulteriori sviluppi il consiglio che possiamo darvi noi di Tutela Digitale è quello di leggere sempre tutte le regole all’interno del contratto di vendita, per sapere che uso verrà fatto dei dati che state consegnando, controllare bene con gli strumenti in tuo possesso, la correttezza dei file che stai scaricando e stare sempre attenti nella scelta dei dati da fornire. 

 

 

FONTI: 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2005/10/08/235/so/162/sg/pdf

Silvia Tugnoli

Silvia Tugnoli

Silvia Tugnoli, libera professionista nel settore del web marketing e della comunicazione, collabora con Tutela Digitale dal 2020

Silvia Tugnoli

Silvia Tugnoli, libera professionista nel settore del web marketing e della comunicazione, collabora con Tutela Digitale dal 2020
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