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Il diritto all’oblio: cos’è e come esercitarlo

La Guida Definitiva

Diritto all'Oblio guida

 In una società dove le notizie corrono veloci e dove il web non dimentica, dove internet diventa custode della nostra memoria, sia nel bene che nel male, è giunto a darci soccorso il diritto all’oblio, il dritto ad essere dimenticati e a non comparire più nel mare sconfinato di internet.

Ormai è la norma controllare nel web informazioni su persone che ci interessano; ma a volte può succedere che notizie che riguardano il passato tornino fuori o che comunque compaiano entro le prime pagine del motore di ricerca, andando così a segnare a nostra reputazione attuale. Oggi è possibile, grazie al diritto all’oblio, andare a cancellare queste informazioni, così da fare in modo che il passato resti tale.

L’oblio digitale diventa quindi un diritto accessibile a tutti.

Indice

Cos’è il diritto all’oblio?

Il diritto all’oblio è il diritto di ogni persona di essere dimenticata. Lo si esercita facendo eliminare contenuti del passato che potrebbero essere nocivi per la reputazione presente e futura del richiedente. 

Si pensa che il diritto all’oblio sia nato con l’avvento del web e delle diverse piattaforme online; invece, era già presente con la carta stampata. Infatti, questo diritto si basa proprio sul fatto che una notizia inerente alla propria persona -sia che sia rintracciabile sul digitale, che all’interno dei media cartacei- venga “dimenticata”.  Ma se una volta era molto difficile andare a ripescare le notizie dagli archivi, oggi grazie al digitale nulla è irrintracciabile, si è quindi reso necessario l’oblio digitale. 

La legge si è dovuta aggiornare perché con la carta stampata la velocità a cui correvano le notizie, e soprattutto a cui si dimenticavano, non è quella di oggi. Del resto, oggi si dice che il web non dimentica, ma, per fortuna ci è venuto incontro il diritto all’oblio. 

Il diritto all’oblio digitale rientra in quelle norme che tutelano il diritto alla privacy e che agiscono sulla tutela della persona, e allo stesso tempo, è in netta contrapposizione al diritto di cronaca, che è da sempre gestito come prevalente. 

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Il diritto all’oblio, la norma

Il diritto all’oblio è stato inserito nell’art. 17 del regolamento 2016/679 “Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)”. 

Nel paragrafo 1 di tale norma vengono espressamente indicate le condizioni che devono sussistere per rispettare il diritto dell’interessato di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano e l’obbligo del titolare di cancellare tali dati ove ricorra uno dei seguenti presupposti: 

a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento; 

b) l’interessato revoca il consenso al trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 

c) l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 

d) i dati sono stati trattati in modo illecito; 

e) vi è un obbligo di legge di cancellare i dati; 

f) i dati sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione a minori. 

Nel paragrafo 2 vengono esplicitati gli obblighi per chi detiene la titolarità de trattamenti dei dati di informare tutte le persone coinvolte in tale trattamento e di utilizzare tutte le tecnologie necessarie per cancellare i dati, come richiesto, compreso “qualsiasi link, copia o riproduzione”. 

Nel paragrafo 3 della norma su diritto all’oblio, sono esplicitati i casi in cui tale diritto non può sussistere in quanto il trattamento dei dati è necessario: 

a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 

b) per l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica; 

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; 

e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Cosa significa diritto all’oblio?

Semplificando una persona ha la possibilità di richiedere la cancellazione di notizie online e non (comprese foto e altri dati personali) a lui afferenti che con il passare del tempo non risultino più di interesse pubblico, né più attuali. Lo stesso però non vale per i personaggi che ricoprono un ruolo pubblico. Come per la privacy, anche per il diritto all’oblio le persone famose sono trattate diversamente.

Tutte le persone che entrano a far parte della cronaca, sia che siano essi vittime, carnefici o semplicemente che ne abbiano fatto parte in maniera marginale, non possono richiedere la rimozione delle notizie avvalendosi del diritto all’oblio. 

Quando è nato il diritto all’oblio

Anni '60
Di diritto all’oblio si parla sin dagli anni ’60 del secolo scorso come ampliamento de concetto di privacy, «right to be let alone», elaborato da Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis. Gli stessi autori nel trattato riportano la necessità sentita dalle persone di ritrovare la propria libertà, legata anche al senso di sicurezza dato dallo stare soli.
Fino agli anni '90
Successivamente il concetto di diritto all’essere dimenticati assumerà diverse accezioni a seconda delle necessità della giurisprudenza delle Corti Nazionali e Sovranazionali. La prima concezione del diritto all’oblio del mondo offline faceva riferimento al diritto della persona a non rimanere soggetta ai danni provocati dalla ripubblicazione non necessaria di una notizia ormai non più attuale, originariamente pubblicata in modo lecito. Nell’ambito della cronaca, il diritto in oggetto, si applicava non cancellando la notizia ma interdicendone la ripubblicazione, anche in questo caso, se il tempo l’aveva resa non più attuale.
Anni '90
Nel 1998 in Italia abbiamo una prima sentenza (Cassazione Civile, Sez. III, sentenza del 9 aprile 1998, n. 3679), che cita il diritto all’oblio, come una forma più “approfondita” del diritto alla riservatezza, basandosi proprio sulla sua durata nel tempo:
“Non si tratta soltanto di una pacifica applicazione del principio della attualità dell’interesse pubblico alla informazione, dato che tale interesse non è strettamente collegato all’attualità del fatto pubblicato, ma permane finché resta o quando ridiventa attuale la sua rilevanza pubblica. Viene invece in considerazione un nuovo profilo del diritto di riservatezza recentemente definito anche come diritto all’oblio inteso come giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata.”
2012
In un'altra sentenza successiva, risalente al 2012, la Suprema Corte (Cassazione Civile, Sez. III, sentenza del 5 aprile 2012, n. 5525) approfondisce un altro aspetto che rende il diritto all’oblio differente dai diritti già esistenti. In questo caso specifico un politico chiedeva che venissero rese non indicizzabili delle notizie presenti negli archivi di un quotidiano, sia online che offline. 
In questi articoli il richiedente risultava arrestato per corruzione. Il soggetto faceva appello ad un diritto «all’aggiornamento, alla rettificazione ovvero alla integrazione dei dati» perché nessun articolo successivo al primo non menzionasse la notizia del proscioglimento. Nella sentenza si legge:
“se l’interesse pubblico sotteso al diritto all’informazione (art. 21 Cost.) costituisce un limite al diritto fondamentale alla riservatezza, al soggetto cui i dati appartengono è correlativamente attribuito il diritto all’oblio e cioè a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultano ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati".
Fino a questo momento si parla di diritto all’oblio ma ancora non sente ancora l’esigenza di strutturare una normativa a riguardo.
2014
Il primo momento in cui si sancisce il diritto all’oblio è nel 2014 in un caso che coinvolse Google Spain. 
In questa sentenza si stabilisce il dritto che i contenuti venissero deindicizzati nel momento in cui la notizia non fosse più di interesse pubblico. In particolare, in questo caso si prende in considerazione l’attività svolta dai motori di ricerca in rete. La sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 maggio 2014 nella causa C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González, la Corte di Giustizia ha stabilito che Google deve cancellare dai suoi risultati le informazioni “inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti” qualora un cittadino lo richieda.

La Corte di Giustizia, per la prima volta, con questa sentenza ha riconosciuto il diritto all’oblio digitale in base a quanto contenuto nella Direttiva 95/46/CE in materia di trattamento dei dati personali.

Google, in quanto gestore del motore di ricerca, è stato considerato titolare del trattamento dei dati e quindi ritenuto responsabile, aveva quindi lui l’obbligo di verificare che determinate pagine riconducibili a fatti particolari che non erano più attuali non fossero “indicizzate”.

Questo giudizio della Corte ha rappresentato un passo fondamentale nella materia del diritto di internet soprattutto per quanto concerne la tutela dei dati personali, mettendo in risalto l’importanza del diritto delle persone a vedere deindicizzati notizie, fatti e avvenimenti nel caso in cui questi dovessero rappresentare una lesione della persona.

 

Diritto all'Oblio internet

La giustizia della Corte Suprema non ha stabilito una durata specifica nel tempo necessaria per far decadere l’interesse della notizia. Infatti, il tempo è un fattore non rilevabile. Ancora oggi, infatti, si ha diritto di cancellare le notizie che ci riguardano solo se non sono più attuali e di interesse, un parametro non oggettivo e non legato al passare del tempo, ma piuttosto alla perdita di interesse verso quel fatto specifico.

Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il Regolamento GDPR: il diritto all’oblio è diventato legge.

Perché è importante il diritto all’oblio

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Come abbiamo detto internet ci offre infinite possibilità e continua ad essere una fonte importante per la nostra quotidianità. Dall’altra parte però, è diventato un luogo dove non si dimentica mai. Con una semplice ricerca su Google possiamo trovare informazioni sul passato di chiunque e a volte queste notizie possono essere dei limiti per il diritto di rifarsi una vita. 

Sono diversi i casi in cui viene fatta una ricerca su di noi, prima di un colloquio o una collaborazione, prima di ricevere un mutuo o un prestito da una banca, prima di stipulare un’assicurazione… insomma sono svariate le possibilità in cui il passato può tornare a precludere il futuro. 

 

Possono essere notizie negative su di noi, accuse per fatti decaduti o inesistenti, ma anche fatti di cronaca già conclusi, o semplicemente cambi di vita. Per ognuno di noi esiste il diritto di rifarsi una vita e, oggi, c’è la possibilità di chiedere la cancellazione delle notizie che possono impedircelo grazie al diritto all’oblio. 

Il diritto all’oblio diventa quindi fondamentale per le persone e per la tutela della loro storia e della loro vita attuale. 

Le persone ai giorni nostri sono più consapevoli dell’importanza della reputazione e soprattutto sono più informate riguardo ai loro diritti. Per questo sono moltissime le richieste che arrivano ogni giorno a Google, o ad altri motori di ricerca, per richiedere la rimozione di url riguardanti il loro passato. 

Diritto all’oblio e Google, come fare?

Con una sentenza del mese di maggio del 2014, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che tutti gli utenti hanno il diritto di chiedere ai motori di ricerca (Google, Bing, Yahoo…)  la rimozione di notizie che li riguardano; nello specifico possono chiedere di rimuovere determinati risultati relativi alle query basate sul nome di una persona. 

Sul sito https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview si possono trovare tutti i dati sui numeri di casi lavorati, sulla richieste fatte, sui risultati ottenuti, tutti in tempo reale e aggiornati dal 2014 ad oggi. 

Ad oggi la percentuale di url rimossi da Google è ancora molto bassa, circa un 50% delle richieste. Per contrastare la decisione di Google di negare la rimozione dell’url ci si può affidare a dei team di professionisti, come gli esperti di Tutela Digitale. 

Ogni motore di ricerca ha il suo procedimento: 

Come dimostrano dati di Google esiste una difficoltà nell’applicazione del diritto all’oblio. Questo perché la sua messa in atto rimane legata ad un’interpretazione soggettiva: si può applicare quando una notizia o un fatto non vengono più ritenuti di attualità, quindi, questo dipende solamente dalla loro rilevanza sull’opinione pubblica. Infatti, guardando proprio il mondo online, molte testate giornalistiche o media online hanno tempi diversi per la rimozione della stessa notizia, a seconda della rilevanza che ha avuto questa per il suo pubblico. 

Tutela Digitale offre diverse soluzioni per far valere il proprio diritto all’oblio.

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Diritto all’oblio VS diritto di cronaca

Il diritto all’oblio spesso si scontra con il dritto di cronaca. Quest’ultimo è il diritto di pubblicare tutto ciò che sia di interesse pubblico. Il diritto di cronaca è sempre prevalente, ma nel caso in cui la notizia, passato del tempo, non sia più di interesse pubblico può passare in secondo piano e può prevalere il diritto all’oblio.  

Quando si devono eliminare delle notizie di cronaca che ci riguardano ci si può muovere in autonomia, compilando il modulo di Google. A volte la compilazione del modulo non basta perché gli elementi da tenere a mente su cui si basa il diritto all’oblio in Europa non sono incasellabili e può servire l’aiuto di un professionista. 

Gli elementi da tenere a mente sono: 

la data, quindi che la notizia non deve più essere attuale;

non deve più essere di interesse pubblico, questo dipende principalmente dalla gravità del caso, dalla notorietà dell’individuo e dall’evoluzione del caso.

Esistono aziende come Tutela Digitale che possono aiutarti a eliminare le notizie che non vuoi più vedere online. 

Tutela Digitale ha un gruppo di professionisti legali e informatici che collaborano con testate giornalistiche nazionali e internazionali e utilizzando software interno come Linkmonitor e Linkiller per monitorare ed eliminare notizie online. 

La legge sul diritto all’oblio è vaga, quindi non offre delle linee di azione definite e certe. Per far valere il proprio diritto di cronaca ci si può basare sul limite temporale: quindi, andando a dimostrare che la notizia non è più di rilevanza nel contesto attuale; oppure si può anche andare a dimostrare che quella notizia non è più di interesse per la collettività, ma la sua presenza online sta inficiando la reputazione del richiedente. 

Il lavoro per far valere il diritto all’oblio sul diritto di cronaca va a richiedere l’eliminazione di notizie dal web. Quando questo diventa più complesso e il lavoro degli esperti unito alle risorse informatiche non basta, si può andare a chiedere supporto al Garante della Privacy.

Il lavoro di Tutela Digitale ha l’obiettivo di dare la possibilità di rifarsi una vita a persone che hanno pagato il debito con la giustizia o quando notizie non vere non hanno mai trovato la smentita. 

Differenza tra de-indicizzazione e cancellazione

Il diritto all’oblio digitale mira alla deindicizzazione degli url dal motore di ricerca per determinate query, che spesso corrispondono al nome del richiedente. Oltre alla deindicizzazione si può anche ottenere la cancellazione dei link. Ma vediamo la differenza. 

Quando parliamo di “indicizzazione” si deve fare riferimento all’inserimento di un sito, di una notizia in un motore di ricerca (ad esempio Google). Quindi il sito o la notizia compaiono nelle pagine in seguito all’azione degli utenti che immettono nel motore di ricerca parole o frasi attinenti alla loro ricerca. Quando si chiede di “de-indicizzare” un contenuto si chiede che la notizia o la pagina in essa contenuta venga tolta dal motore di ricerca; quindi, non sia più rintracciabile e il link ad essa attribuita non sa più attivo. 

Si può chiedere la cancellazione della notizia solo in alcuni casi: 

  • se la richiesta è intrapresa dal soggetto che l’ha immessa in rete e solo se la notizia è vera, e non è oggetto di provvedimenti giurisdizionali. 
  • infine, se la notizia è dichiarata diffamatoria con sentenza passata in giudicato, può essere sia de-indicizzata che cancellata dagli archivi informatici.
 

Nelle linee guida redatte dal Parlamento Europeo aggiornate al 7 luglio 2020 si legge che si ha sempre diritto alla de-indicizzazione, come riportato nei punti 8 e 9: 

Oblio digitale

“…che la deindicizzazione di un particolare contenuto determina la cancellazione di esso dall’elenco dei risultati di ricerca relativi all’interessato, quando la ricerca è, in via generale, effettuata a partire dal suo nome; in conseguenza, il contenuto deve restare disponibile se vengano utilizzati altri criteri di ricerca e le richieste di deindicizzazione non comportano la cancellazione completa dei dati personali, i quali non devono essere cancellati né dal sito web di origine né dall’indice e dalla cache del fornitore del motore di ricerca.” 

Diritto all’oblio e Marketing

Il GDPR prevede il diritto della cancellazione dei dati personali in un’ottica più ampia rispetto al diritto di essere dimenticato. Il diritto all’oblio è il diritto dell’interessato a essere dimenticato, che si ricollega strettamente con il diritto di ogni persona di chiedere la cancellazione di quei dati personali che non sono più necessari per il raggiungimento delle finalità, essendo passato del tempo ed essendo cambiata la situazione anche giuridica, dell’interessato.
Secondo il GDPR, infatti, il diritto alla cancellazione dei dati personali può essere esercitato anche per presupporsi diversi, come quello di non voler essere più contattati per finalità di marketing. 

In questo caso la richiesta di cancellazione dei dati può essere fatta in qualsiasi momento e senza dover dare spiegazioni. Inoltre, secondo il principio di minimizzazione dati, questi devono essere cancellati dal titolare dei dati personali appena si conclude la finalità per cui vengono raccolti e devono essere utilizzati solo quelli strettamente necessari. 

Infine, è obbligatorio inserire all’interno dei moduli che servono a raccogliere i dati personali dei clienti, anche il consenso per il trattamento degli stessi espresso degli interessati, sulla base delle linee guida GDPR. Questa procedura offre anche la possibilità di domandare la cancellazione definitiva dei dati. 

Diritto all’oblio nel mondo

Cancellarsi da Google, Diritto all'Oblio

Diritto all’oblio in Italia e in Europa

In Europa si inizia a parlare di Dritto all’Oblio in Internet già nel 2011 quando il Commissario Europeo per la Giustizia Vivienne Reding, nel corso di una revisione del diritto alla privacy, che vedeva riunita la Privacy Platform, durante il suo discorso disse che era necessario muoversi a riguardo, proponendo di inserire il diritto all’oblio nelle leggi future. 

L’anno successivo la Commissione Europea inizia a studiare delle norme ponendo l’attenzione a tre punti principali: il diritto all’oblio, la trasparenza e irrilevanza della territorialità dei dati, gettando le basi dei principi della norma attuale. Andando così a stabilire sia il diritto a essere dimenticati online per fatti passati non più rilevanti e non più di interesse pubblico, sia il diritto a essere informati sull’utilizzo dei propri dati aprendo alla possibilità d richiederne la rimozione quando utilizzati in modo non appropriato o lecito.  

Questi passi hanno permesso di arrivare poi al Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati GDPR del 2016 che ha regolamentato il diritto all’oblio e le sue applicazioni. 

L’ultimo più recente passo risale al 7 luglio 2020, quando  Parlamento Europeo ha aggiornato il un documento che traccia le Linee Guida da seguire per l’esercizio del diritto all’oblio nel caso dei motori di ricerca, rispettando quanto definito nel GDPR. Le Linee Guida si compongono di due parti principali:

  • una prima parte che si sofferma sui presupposti che inducono l’interessato ad effettuare una richiesta di deindicizzazione;
  • una seconda parte, invece, si sofferma sul regime di eccezioni, che consentono al Titolare del trattamento di non adempiere alla richiesta dell’interessato.

Diritto all’oblio nel resto del mondo

Fuori dall’Europa non è così. 

Infatti, in molti paesi, come il Brasile, la decisione viene presa ancora caso per caso, perché non esistono norme adeguate che regolamentino il diritto all’oblio.

Negli Stati Uniti non hanno ancora riconosciuto il “diritto all’oblio” perché lo stesso va contro i diritti espressi nel Primo Emendamento e la libertà di espressione.

In Giappone non esiste una legge che tutela il diritto all’oblio delle persone, ma le decisioni vengono prese caso per caso dal giudice. Nel 2014 ci fu una sentenza, simile a quella contro Google Spain. In questo caso la corte distrettuale di Tokyo ha ordinato a Google di rimuovere diversi risultati di ricerca che contenevano i dati personali di uomo giapponese, il quale ritieneva violato il proprio diritto alla privacy. Le notizie in questione riportavano una notizia che lo vedevano coinvolto in un crimine, ma nel frattempo l’uomo è risultato innocente ele notize non erano state aggiornate. 

Sono recentemente stati fatti passi avanti anche in Cina, dove il 20 agosto 2020 è stata approvata la Legge sulla protezione delle informazioni personali (PIPL) richeista dal Comitato Permanente della 13° Assemblea Nazionale del Popolo, massimo organo legislativo cinese. Si tratta di una normativa entrata in vigore a novembre 2021 e che vuole ridurre e soprattutto regolamentare la massiva raccolta dei dati personali dei cittadini. Un primo passo che va a riconoscere una una tutela più solida dei cittadini nei confronti delle aziende, una norma che si ispira al nostro Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

In India già dal 2021 sono state emanate le prime sentenze a tutela del diritto all’oblio dei cittadini. Uno dei casi più celebri è quello dell’attore bengalese Ashutosh Kaushik a cui l’Alta Corte di Delhi ha riconosciuto legittima la richiesta di diritto all’oblio in merito all’eliminazione da internet di alcuni suoi video, foto e articoli; in questo caso il diritto all’oblio è stato reputato come parte integrante del “diritto alla privacy”.

In India, infatti, il diritto all’oblio rientra nel diritto alla privacy dell’individuo, ma è regolamentato da un disegno di legge sulla protezione dei dati personali che ancora non è stato approvato dal Parlamento. Per la tutela della privacy un individuo ha il diritto di chiedere la rimozione dei dati al Titolare, ma per farlo deve passare dal Garante Indiano per la Protezione dei Dati personali. Questo passaggio rende lento e complesso il processo e inoltre la decisione viene ancora una volta presa caso per caso. 

In conclusione

Non aspettare!

Contattaci per veder rimuovere dal Web i contenuti sgraditi

Se esercitare il diritto all’oblio ti sembra ancora così difficile e macchinoso dopo aver letto le nostre guide non esitare a contattarci. 

Chamaci al numero di telefono 051 236835, inviaci una richiesta usando il form qui sotto, oppure scrivici all’indirizzo email info@tuteladigitale.it